La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6598 de 7.3.2019 ha previsto la possibilità per il coniuge tradito di chiedere un risarcimento danni all’amante dell’altro coniuge.

La sentenza trae origine dal seguente caso: Tizio, dopo la separazione, scopre che la moglie aveva intrattenuto una relazione per diversi mesi con un collega di lavoro.  Tizio, quindi, avvia un contenzioso nei confronti dell’amante della moglie, chiedendo il risarcimento del danno.

La questione arriva davanti la Corte di Cassazione, la quale effettua un’operazione ricognitiva dello status giurisprudenziale in tema di adulterio, prendendo una posizione anche nei confronti dell’amante e del datore di lavoro.

L’ordinanza in commento afferma che “…i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede si separazione sia a questa preclusiva“.

Da ciò ne deriva che la violazione di un obbligo scaturente dal matrimonio, compreso quello della fedeltà coniugale, non determina automaticamente conseguenze diverse dai rimedi previsti dall’ordinamento del diritto di famiglia. Non sarà, quindi, possibile promuovere efficacemente una richiesta di danno per il semplice fatto che sia stato provato l’adulterio.  Tuttavia, la violazione del dovere di fedeltà è risarcibile quando “…l’afflizione superi la soglia della tollerabilità e si traduca nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, primo tra tutti il diritto alla salute o alla dignità personale e all’onore“.

Ora, con riferimento alla posizione dell’amante, ovviamente questi non è soggetto all’obbligo di fedeltà coniugale, ma assume (anche giuridicamente parlando) il ruolo di corresponsabile quando “…con il proprio comportamento e avuto riguardo alle modalità con cui è stata condotta la relazione extraconiugale, abbia leso o concorso a violare diritti inviolabili – quali la dignità e l’onore – del coniuge tradito” ad esempio vantandosi “…della propria conquista nel comune ambiente di lavoro o ne abbia diffuso le immagini“.

In questi casi, quindi, è possibile condannare l’amante al risarcimento dei danni subiti dal coniuge tradito.