La L. 219/2017 disciplina gli istituti delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), la pianificazione condivisa delle cure (PCC) ed il consenso informato e ciò in conformità a quanto disposto sia dalla nostra Costituzione agli artt. 2, 3 e 32 che dalla normativa sovranazionale (si v. in particolare la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea e la Carta europea dei diritti dell’uomo):

  1. consenso informato: “ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole” (art. 1, comma 2 L. 2019/17);
  2. disposizioni anticipate di trattamento (il cd. Testamento biologico): “ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata “fiduciario”, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie” (art. 4, comma 1, L. 219/17);
  3. pianificazione condivisa delle cure: “nella relazione tra paziente e medico di cui all’articolo 1, comma 2, rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e l’equipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità” (art. 5, comma 1, L. 219/17).

Sicuramente gli istituti di maggior rilevanza risultano essere le disposizioni anticipate di trattamento (ndr. DAT) e la pianificazione condivisa delle cure (ndr. PCC).

Per quanto attiene le DAT, queste consentono di disporre di un bene indisponibile quale è la vita. Più precisamente, consistono in una regolamentazione futura, previa richiesta di adeguate informazioni mediche, disposta da un soggetto maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi relativa ad eventuali e non preventivabili trattamenti medici (od anche soltanto uno) a cui la persona stessa potrà essere sottoposta per i più svariati motivi. Stante, quindi, l’importanza del contenuto delle DAT si ritiene che queste debbano essere continuamente aggiornate in particolare con l’avanzare dell’età.

Da quanto sopra esposto, si evince che la DAT si compongono di n. 4 elementi:

  1. capacità di intendere e di volere (non è invece richiesta la capacità di stare in giudizio);
  2. futura incapacità di autodeterminarsi (o, si pensa, incapacità di comunicare le proprie intenzioni);
  3. richiesta di adeguata informazioni mediche (anche se in merito a tale elemento vi sono grandi dubbi ed incertezze, infatti: chi accerta che le informazioni siano adeguate? Le informazioni devono essere richieste per tutte le patologie possibili ed immaginabili che possono comportare un’incapacità di autodeterminarsi? Nel dubbio, la soluzione è quella di essere il più generici possibili nella redazione delle DAT e riportare il nominativo del medico consultato per ricevere le adeguate informazioni);
  4. nomina del fiduciario: quest’ultimo ha il compito di verificare, innanzitutto, che le disposizioni vengano rispettate dai dottori (che eventualmente si occuperanno delle cure dell’interessato), nonché di aiutare gli stessi ad interpretare le possibili “zone grigie” delle DAT. Il fiduciario (che può essere una qualsiasi persona di fiducia dell’interessato) deve essere nominato per iscritto, con almeno l’indicazione della data e del luogo di nascita nella DAT. Tale nomina dovrà essere accettata dal nominato o contestualmente con la sottoscrizione delle DAT stesse o successivamente con atto scritto allegato alle medeime. Nel caso di mancata nomina del fiduciario, di rifiuto, morte, incapacità sopravvenuta dell’incaricato, verrà nominato un amministratore di sostegno da parte del Giudice Tutelare (su istanza del medico curante) che farà le veci del fiduciario. L’incarico può essere revocato con la forma solenne.

Il medico può, in accordo con il fiduciario, disattendere le DAT, qualora siano palesemente incongrue, nel caso in cui esse non corrispondano alla condizione clinica del paziente o nel caso in cui sussistano terapie non conosciute precedentemente, in grado di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

La legge dispone che le DAT vengano redatte per atto pubblico, per scrittura privata autenticata oppure tramite consegna in busta chiusa presso l’ufficio dello stato civile del proprio comune di residenza (tale modalità può variare da comune a comune) oppure presso le strutture sanitarie.

E’ possibile ricorrere anche a strumenti telematici, qualora la patologia impedisca al disponente di seguire le procedure sopracitate, le DAT infatti, hanno validità anche se realizzate tramite videoregistrazione.

Per altro si vuole sottolineare come la legge non preveda la possibilità per i medici obiettori di coscienza di rifiutarsi di eseguire le disposizioni delle DAT.

Per il funzionamento del comune di Milano si rimanda al sito internet del Comune di Milano (peraltro, per tale tipologia di “atto” non è prevista alcuna tassa e/o imposta).

Altro istituto di particolare rilevanza è la PCC (pianificazione condivisa delle cure in essere tra il paziente e il medico). La PCC è atto redatto da un soggetto capace di intendere e di volere che esplicita anticipatamente la sua volontà riguardo alle cure che verranno applicate una volta che il soggetto stesso diverrà incapace. Essa riguarda l’evolversi delle conseguenze di una patologia “cronica e invalidante” o “caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta”.

Il paziente è adeguatamente informato sul possibile evolversi della patologia in atto, sulle possibilità cliniche di intervenire su di essa e sulle eventuali cure lenitive applicabili. Il medico sarà tenuto a far comprendere e accettare al paziente i diversi passaggi della terapia o dell’intervento che gli propone.

Questo atto prevale sulla precedente disposizione anticipata di trattamento (DAT) sulla base di criteri di specialità e temporalità. Le disposizioni del soggetto non sono più generiche, ma si riferiscono esclusivamente alla malattia invalidante.