L’art. 30 della Costituzione prevede espressamente l’obbligo a carico dei genitori (anche se non coniugati) di mantenimento dei figli, ovvero “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”. Il disposto della norma costituzionale in materia di mantenimento è confermato altresì dagli artt. 147 e 146 del Codice Civile, prevedendo che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli“, nonché dal richiamato art. 315 bis c.c. per il quale “i genitori devono adempire i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”.

Il versamento del contributo al mantenimento è dovuto sino a quando la prole non raggiunge l’autosufficienza economica. Ciò non vuol dire che detta obbligazione si estingue automaticamente  ma, secondo il consolidato orientamento della Giurisprudenza, “perdura immutato finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica (o sia stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica), ovvero finché non sia provato che il figlio stesso, posto nelle concrete condizioni per poter addivenire all’autosufficienza, non ne abbia, poi, tratto profitto per sua colpa“.

Il contributo al mantenimento a favore dei figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti si distingue in ordinario e straordinario e l’entità può essere decisa bonariamente tra le parti o imposta dal giudice nel corso della causa di separazione, divorzio o cessazione della convivenza. In ogni caso, il citato contributo viene corrisposto dal genitore non collocatario in favore dell’altro.

Nell’assegno di mantenimento ordinario, la cui quantificazione tiene in considerazione sia gli interessi dei minori sia della presenza di eventuali altri oneri a carico del genitore obbligato al versamento, sono ricomprese tutte quelle spese relative al vitto, all’immobile (utenze,consumi, ecc.), all’abbigliamento, alle ricariche telefoniche, alle spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell’anno nonché ai medicinali da banco. Invece, solo alcuni Tribunali tra cui Milano, ricomprendono nel citato contributo anche gli esborsi per la mensa scolastica.

Invece per quanto concerne il contributo straordinario al mantenimento, a carico di ciascun genitore nella percentuale decisa tra le parti o giudizialmente, i maggiori Tribunali (Milano, Pavia, Bergamo, ecc..) hanno individuato criteri differenti di qualificazione delle spese. Pertanto, per identificare l’orientamento applicabile al caso specifico bisognerà innanzitutto verificare il Tribunale competente al caso in esame.

Ciò detto si riportano di seguito, a solo titolo esemplificativo, le nuove linee guida tracciate nel Protocollo di Milano siglato in data 22/11/2017:

Per spese straordinarie si intendono quelle che presentano almeno uno dei requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuari età (funzionale).

Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:

a) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base specialista ed erogate dal SSN; d) ticket sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetiche se prescritte dallo specialista f) farmaci prescritti dal medico curante, pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;

b) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) visite dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dall’SSN ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici;

c) Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b)libri di testo; c) materiale di corredo di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell’ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica imposta dalla scuola o connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese mezzo di trasporto pubblico dal luogo di residenza all’istituto scolastico;

d) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) ripetizioni scolastiche; c) iscrizione a corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria; f) viaggi studi all’estero;

e) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);

f) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei; d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia ed all’estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; g) spese per la patente (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo ed assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;

Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell’altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell’immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.

Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all’altro genitore la documentazione comprovante l’esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta.”