Con la sentenza 5 marzo 2019, n. 6386, la Corte di Cassazione ha affermato che non deve essere più versato l’assegno di mantenimento a favore del coniuge debole qualora le condizioni economiche del coniuge obbligato al mantenimento siano peggiorate, assumendo, così, rilevanza il fatto che quest’ultimo sia in grado o meno di mantenersi autonomamente.

La Suprema Corte di Cassazione ha, quindi, rigettato il ricorso di una ex moglie che pretendeva che l’assegno divorzile rimanesse intatto nonostante l’ex marito fosse andato in pensione, passando, così, da un guadagno mensile di € 53.000,00 ad € 3.000,00.

Tale decisione si pone in linea con i nuovi parametri previsti dalla famosa sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 18287/2018, ove è stato stabilito che il riconoscimento dell’assegno divorzile richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. In particolare, è stato statuito che il Giudizio circa il riconoscimento o  meno dell’assegno più volte citato deve fondarsi su una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali di entrambe le Parti nonché del contributo che il coniuge richiedente ha fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio.