DIRITTO DI FAMIGLIA – IN PARTICOLARE

  • Decadenza o Limitazione della Responsabilità Genitoriale: quando un genitore tiene una condotta che cagiona un danno al proprio figlio o mette in pericolo l’integrità psico-fisica del minore, l’altro genitore o un altro parente può ricorrere al Tribunale per i Minorenni al fine di ottenere la decadenza della responsabilità genitoriale e/o un provvedimento che limiti l’esercizio della responsabilità genitoriale.
    In caso di condotta pregiudizievole contro i figli anche il Pubblico Ministero può adire il Tribunale per i Minorenni qualora siano giunte segnalazioni alla Procura (per esempio da scuola o dai servizi sociali …).
  •  Riconoscimento e Disconoscimento: l’art. 250 del codice civile consente al padre di esercitare il proprio diritto di riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio qualora la madre si opponga a tutto ciò.
    La norma suddetta prevede alcuni requisiti specifici in presenza dei quali il Tribunale deve autorizzare il riconoscimento.
    Il padre può disconoscere il figlio nato in costanza di matrimonio alla presenza di determinati requisiti di legge.
  • Azione per l’ottenimento della Dichiarazione Giudiziale di Paternità:  il figlio non riconosciuto da entrambi i genitori o da uno solo ha diritto di agire nei confronti dei presunti o presunto genitore per ottenere dal Tribunale un provvedimento giudiziale che lo riconosca.
    Se il figlio non riconosciuto da un genitore è minorenne, è l’altro genitore che esercita la responsabilità genitoriale, in nome e per conto del figlio, che può adire il Tribunale per una pronuncia giudiziale.
  • Negoziazione Assistita: la convenzione di negoziazione assistita finalizzata alla separazione consensuale tra i coniugi, al divorzio tra le parti oppure alla modifica delle condizioni di una separazione o di un divorzio è un istituto giuridico recentemente introdotto.
    La negoziazione assistita deve svolgersi con l’assistenza di almeno un avvocato per parte. Non occorre che venga adito il Giudice del Tribunale.
  • Il Diritto Successorio: la morte di una persona comporta l’apertura della sua successione.
    Il coniuge ed i parenti sono gli eredi legittimi della persona deceduta.
    La legge garantisce agli eredi quantomeno una parte del patrimonio del defunto. L’eredità è costituita dal patrimonio esistente al momento della morte e dalle donazioni che quest’ultimo ha fatto in vita.
    È diritto dell’erede, quindi, pretendere la quota di propria spettanza.
  • Il Diritto alla Separazione ed il Diritto al Divorzio: la separazione personale è un diritto di ciascun coniuge.
    Non ci si può opporre alla stessa, ma solo concordare/discutere le condizioni (affidamento, collocamento e modalità di visita dei figli, assegnazione della casa coniugale, assegno di mantenimento) cui attuarla.
    La separazione può essere consensuale (i coniugi trovano un accordo sulle condizioni) o giudiziale (il giudice stabilisce le condizioni in caso di disaccordo).
    Ottenere il divorzio è un diritto.
    A seguito dell’emanazione delle sentenza di divorzio cessa definitivamente lo status di coniuge ed è possibile contrarre nuove nozze.
    La recente riforma in materia di diritto di famiglia ha reso possibile ottenere il divorzio trascorsi sei mesi o un anno dalla separazione personale.
    Il divorzio può essere congiunto (le parti trovano un accordo sulle condizioni) o contenzioso (il giudice stabilisce le condizioni in caso di disaccordo).
  • Modifica alle Condizioni di Separazione e Divorzio: è sempre possibile modificare le condizioni di separazione o di divorzio qualora  intervengano nuove circostanze di fatto e di diritto non conosciute o non esistenti al momento della separazione/divorzio.
    A tal fine la modifica può essere proposta al Giudice competente da entrambe le parti concordemente o da una sola.
  • Le Convivenze: la legge 20 maggio 2016 n. 76 statuisce che  le coppie conviventi, indipendentemente dal sesso dei loro componenti, solo se iscritti negli appositi registri dello stato civile, acquisiscono alcuni diritti soprattutto inerenti gli aspetti patrimoniali ed il diritto di abitazione.
    La legge suddetta prevede inoltre la possibilità di stipulare un contratto di convivenza in forza del quale le parti individuano la propria residenza e regolamentano i propri rapporti patrimoniali che verrà registrato e conservato nei registri dello Stato civile.
  • I genitori non coniugati: i genitori non coniugati, che interrompono il proprio rapporto di coppia,  possono chiedere al Giudice, con il deposito di un ricorso congiunto ovvero (in caso di disaccordo) giudiziale, di regolamentare i rapporti con i figli.
    Oggetto del ricorso è l’affidamento, il collocamento, la modalità di visita e l’assegno di mantenimento dei figli nonché l’assegnazione della casa familiare.
  • Il Diritto dei Nonni: l’ art. 317 bis del codice civile riconosce e garantisce a tutti i nonni il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti.
    Qualora i nonni non riescano a frequentare i propri nipoti possono depositare un ricorso presso il Tribunale per i Minorenni affinché venga emanato un provvedimento dal Giudice che tuteli il rapporto nonni/nipoti.
  • L’Assegno di Mantenimento: entrambi i genitori, compresi quelli dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale, sono obbligati a mantenere i figli sino a quando gli stessi non diventano economicamente autonomi.
    Non rileva il compimento della maggiore età.
    Nei giudizi di separazione, divorzio o cessazione di una convivenza, sarà il Giudice a stabilire l’importo che il genitore, che non vive con i figli, dovrà corrispondere all’altro per il loro mantenimento.
    Parimenti, sarà sempre e solo il Giudice che su richiesta di un genitore potrà stabilire la cessazione del contributo al mantenimento dei figli in presenza di determinati requisiti di legge.
  • Le Unioni Civili: la legge 20 maggio 2016 n. 76 statuisce che le coppie dello stesso sesso abbiano la possibilità di unirsi civilmente.
    Gli atti dell’unione sono registrati nell’archivio dello stato civile.
    Le coppie dello stesso sesso che decidono di unirsi civilmente possono scegliere il proprio regime patrimoniale, scelgono il cognome, concordano l’indirizzo della vita familiare e fissano la loro residenza.
  • L’Amministratore di Sostegno: ad un soggetto affetto da una infermità (psichica o fisica), o comunque impossibilitato, anche temporaneamente, a gestire i propri interessi personali e/o patrimoniali può essere nominato un amministratore di sostegno che agisca nel suo interesse.
    L’amministratore di sostegno, che può essere il coniuge, il convivente, un familiare oppure un soggetto terzo, è nominato dal Tribunale a seguito di un ricorso da presentare al Giudice Tutelare il quale provvede con decreto.
  • Il Diritto agli Alimenti: quando un componente della famiglia versa in uno stato di bisogno, gli altri parenti devono aiutarlo corrispondendogli un assegno alimentare per consentirgli di condurre una vita dignitosa.
    Pertanto, colui che è in uno stato di bisogno e dimostra di non poter (oggettivamente) provvedere al proprio sostentamento può chiedere un contributo ai propri familiare ricorrendo al Tribunale.
    I soggetti obbligati ad aiutare la persona in difficoltà sono, in ordine, il coniuge, figli, genitori, ascendenti, affini, fratelli e donatari.
  • La Tutela del Minore Vittima ed Autore di Reato: il diritto penale minorile tutela il minore sia quando si rende autore di un fatto di reato sia quando è vittima di un fatto di reato.
    Difendere e proteggere il minore tutelando il suo maggiore interesse è obiettivo prioritario.
  • I Reati di Stalking, Maltrattamento e Violazione Obbligo Assistenza Familiare: l’art. 612 bis del codice penale punisce chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
    Il reato di stalking tutela e protegge la salute psico-fisica della vittima ed il bene delle persone legate affettivamente alla stessa.
    L’art. 570 del codice penale punisce il genitore o il coniuge che si sottrae agli obblighi di assistenza familiare mediante l’abbandono del domicilio domestico o con una condotta contraria all’ordine o alla morale della famiglia.
    La norma penale prevede due diverse ipotesi di reato. La prima consiste nella malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore o del coniuge. La seconda invece consiste nel far mancare i mezzi di sussistenza ai figli o al coniuge legalmente separato.
    Colui che maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia si rende colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia che tutela le relazioni familiari e l’integrità psicofisica dei suoi componenti.
    In tutti le ipotesi di reato suddette, la vittima può costituirsi parte civile nel procedimento penale e chiedere i danni patrimoniali e non patrimoniali dei danni che ha subito.
  • Mutamento di Genere – Disforia di Genere: procedimenti MtoF ed FtoM, cambio nome e codice fiscale