Integra reato di cui all’art. 617 bis c.p. “…la condotta di colui che installa all’interno del telefono cellulare in uso alla moglie un programma informatico denominato spy-software, che consente di captare tutto il traffico dei dati in arrivo o in partenza dal dispositivo” (Corte di Cassazione, sentenza 5.4.2019, n. 15071)

La Corte di Cassazione, V Sezione penale, richiamando la sentenza n. 26889/2016 emessa dalle Sezioni Unite, ha evidenziato come l’evoluzione tecnologica ha comportato la nascita di alcuni strumenti, tra cui gli spy-software, che se installati in modo occulto su un telefono cellulare, un tablet od un PC sono in grado di captare tutto il traffico dei dati in entrati ed in uscita dal dispositivo e, pertanto, anche delle conversazioni telefoniche. La Cassazione ha, quindi, ritenuto necessario includere gli spy-software tra gli strumenti ed apparati diretti all’intercettazione od all’impedimento di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra le persone di cui all’art. 617 bis c.p.

Perché possa ritenesi configurato il reato di cui all’art. 617 bis si avrà riguardo al solo momento dell’installazione e non alla successiva attività di intercettazione od impedimento delle altrui comunicazioni. In altre parole, perché possa aversi una condotta penalmente rilevante è sufficiente la sola installazione degli spy-software non rilevando la loro mancata attivazione e/o utilizzazione.